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| 05/06/2009 - Cessione del contratto di locazione (Parte II) |
Con tale sentenza, però, la Cassazione ha anche precisato che, trovando applicazione in questi casi l’art. 1310 cod. civ. sulla responsabilità solidale tra cedente e cessionario, gli atti compiuti dal locatore nei confronti di uno qualsiasi di tali soggetti, per esempio il conduttore-cessionario, producono effetto anche nei confronti degli altri, quindi anche nei confronti dei cedenti, e perciò tali atti sono efficaci ad interrompere la prescrizione nei confronti di tutti gli obbligati. Pertanto anche una semplice raccomandata a.r. inviata all’ultimo conduttore è idonea e sufficiente per interrompere, e quindi impedire, la prescrizione del diritto del locatore al pagamento dei canoni, nei confronti di tutti i precedenti conduttori.
Ciò è possibile perché, come ha avuto modo di chiarire la Cassazione, “la cessione del contratto di locazione configura un’ipotesi di cessione ex lege, dotata di una disciplina autonoma rispetto a quella della cessione volontaria”; il legislatore infatti, scrive la Cassazione, ha previsto in favore del locatore, quale compenso per la perdita della facoltà di esprimere il proprio consenso, la piena responsabilità anche del cedente a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni.
Con l’altra importante sentenza, la n.10485 dell’1/06/2004, la Cassazione ha inoltre precisato che non solo “il conduttore cedente risponde solidalmente nei confronti del locatore ceduto delle obbligazioni scadute successivamente alla cessione, ma anche il conduttore cessionario risponde solidalmente verso il locatore ceduto delle obbligazioni non adempiute dal cedente. |
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| 05/06/2009 - Pagamento via web della registrazione contratti di locazione (Parte I) |
Su questo sito è possibile effettuare i pagamenti dei contratti registrati indicando le coordinate bancarie del proprio conto corrente. Ovviamente per i versamenti da effettuare negli anni successivi non sarà più necessario utilizzare il modello F 23 cartaceo, infatti sarà sufficiente richiamare sul Web il contratto registrato ed abbinare il nuovo versamento.
Per utilizzare il servizio è necessario essere abilitati. L’abilitazione si ottiene richiedendo il codice di identificazione personale (codice PIN) direttamente “on line” dal sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it utilizzando il link posto a destra “Servizi telematici” e ponendo il cursore del pc sul rigo “Non sei ancora registrato ?” Il sistema, per ragioni di sicurezza, comunicherà il codice di identificazione in due tempi: le prime quattro cifre subito, l’altra parte, entro i successivi 15 giorni, per posta. Nel caso di eccessivo ritardo nel recapito della lettera che contiene le altre parti del codice è opportuno rivolgersi all’Ufficio delle entrate. Il titolare del codice PIN entra in possesso di una password che dovrà cambiare al suo primo accesso. Attenzione ! per motivi di sicurezza, il codice PIN scade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello dell’ultima utilizzazione. Al verificarsi di tale evento il contribuente dovrà richiedere il rilascio di un nuovo codice. |
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| 05/06/2009 - Pagamento via web della registrazione contratti di locazione (Parte II) |
| E’ di fondamentale importanza, alla fine della registrazione, scaricare la ricevuta di avvenuta ricezione da parte del sistema informatico. Questa operazione è necessaria per avere certezza che la registrazione telematica del contratto sia andata a buon fine: infatti la registrazione si intende effettuata non nel momento dell’invio, ma in quello di ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. Se la trasmissione non è andata a buon fine invece della ricevuta ci sarà una comunicazione che indicherà i motivi per cui ciò non è avvenuto. Pertanto il contribuente potrà ripetere la trasmissione eliminando gli errori che hanno determinato la mancata acquisizione della registrazione. Non scaricare la ricevuta, tanto della registrazione quanto dei pagamenti, è un errore gravissimo da evitare assolutamente. Succede troppo spesso che l’interessato ritenga, a torto, di avere correttamente adempiuto a tutti gli obblighi ed accorgersi, a volte dopo molto tempo, che la ricezione non è avvenuta. Le conseguenze, è ovvio, sono quelle della mancata registrazione dell’atto e/o del mancato pagamento. |
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| 05/06/2009 - Pagamento via web della registrazione contratti di locazione (Parte III) |
| La registrazione “on line” dei contratti costituisce soltanto una delle tante applicazioni telematiche messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e spesso non conosciute dai contribuenti. Una possibilità molto interessante é quella di accesso al “ Cassetto fiscale”. E’ questo un servizio telematico, che esiste già da qualche tempo, consente di accedere a tutti i dati esistenti in Anagrafe Tributaria relativi alla posizione del titolare del codice PIN. Per esempio è possibile prendere visione delle dichiarazioni dei redditi dei vari anni, dei versamenti con modelli F 24 e F 23, degli atti del registro, ecc. Ovviamente è anche possibile stampare i documenti. |
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| 05/06/2009 - Pagamento via web della registrazione contratti di locazione (Parte IV) |
| Un’altra opportunità è quella di potere compilare la propria dichiarazione dei redditi utilizzando il modello precompilato che l’Agenzia delle entrate rende disponibile sullo stesso sito. Si tratta di un modello UNICO che riporta già i dati del contribuente (titolare del codice PIN) in possesso dell’Anagrafe tributaria. L’interessato deve solo controllare e aggiornare i dati in essa esposti: ad esempio un canone di locazione. Dopo avere effettuato tutti gli aggiornamenti il sistema ricalcola le imposte e la dichiarazione può essere inviata on line. Anche i pagamenti possono essere effettuati secondo procedure analoghe a quelle descritte sopra a proposito della registrazione dei contratti. Naturalmente anche in questo caso è assolutamente necessario scaricare la ricevuta di avvenuta ricezione per essere certi che la dichiarazione sia stata regolarmente acquista dal sistema centrale. |
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| 05/06/2009 - Registrazione contratti di locazione via web (Parte I) |
| L’applicazione consente di indicare il tipo di contratto scegliendolo tra una lista di tipologie predefinite. Ad esempio: contratto per uso abitativo, locazione di immobile strumentale, locazione per finalità turistiche, ecc.; quindi bisogna indicare le generalità dei contraenti, i dati identificativi dell’immobile, il canone di locazione e le coordinate del proprio conto corrente bancario o postale su cui addebitare le imposte dovute. Il sistema consente anche di utilizzare alcuni schemi contrattuali tipici sui quali i contraenti devono riportare i propri dati. |
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| 05/06/2009 - Registrazione contratti di locazione via web (Premessa) |
| E’ possibile registrare i contratti di locazione standosene comodamente seduti in casa. E’ entrato in funzione, infatti, una nuova modalità che consente ai contribuenti, via Web, di porre in essere tutti gli adempimenti necessari previsti dalla legge. Per potere accedere al nuovo servizio è necessario collegarsi via Internet al sito www.agenziaentrate.it e spostarsi sul link di destra “Servizi telematici”. Entrati nel sito si accede alla voce “Strumenti” e, quindi, a quella di “Contratti di locazione”. Su quest’ultima applicazione appaiono due sezioni: “Contratti di locazione” e “Pagamenti Registro Web”. |
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| 05/06/2009 - Se l'inquilino se ne va senza il dovuto preavviso (Parte I) |
Capita di frequente che l’inquilino lasci l’appartamento senza dare al proprietario il preavviso di sei mesi previsto dalla legge.
A volte manda una lettera, che informa il locatore delle sue intenzioni, poco prima della riconsegna; a volte non arriva neppure quella e il conduttore si limita a informare verbalmente il proprietario che di lì a poco riconsegnerà le chiavi dell’appartamento.
Come si deve comportare il locatore in questi casi? Può accettare la riconsegna delle chiavi o questo fatto gli preclude il diritto di pretendere le mensilità relative al mancato preavviso. L’art.4 L.392/78, tuttora in vigore, stabilisce che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto, se questa facoltà è prevista contrattualmente, dandone avviso al locatore, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui deve avvenire il recesso. La legge sancisce l’obbligo per il conduttore di dare al locatore un preavviso di sei mesi prima del rilascio, con conseguente diritto del locatore di pretendere il pagamento di tutte le sei mensilità relative al preavviso, a meno che l’immobile non venga affittato nel corso dei sei mesi, nel qual caso avrà diritto solo alle mensilità per i mesi in cui l’immobile è rimasto sfitto. La legge però non dice se il locatore debba rifiutarsi di ricevere le chiavi prima dello spirare del prescritto termine semestrale oppure le possa ugualmente accettare, senza per questo perdere il diritto al pagamento delle restanti mensilità. Finora la giurisprudenza prevalente parlava di “accettazione con riserva”, nel senso che il proprietario, nel ritirare le chiavi offerte dall’inquilino, doveva comunicare la propria intenzione di pretendere il pagamento anche dei canoni successivi fino allo scadere dei fatidici sei mesi. Non era ben chiaro però se questa “riserva” dovesse essere contenuta in uno scritto o potesse essere solo verbale.
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| 05/06/2009 - Se l'inquilino se ne va senza il dovuto preavviso (Parte II) |
| La Cassazione, con la sentenza del 24/03/2004 n.5841 ha ritenuto, ad esempio, che la riserva in questione fosse provata da una lettera raccomandata inviata al conduttore, alcuni giorni dopo la riconsegna dell’immobile, con la quale veniva richiesto il pagamento delle ulteriori mensilità. Adesso però una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, la n.25136 del 27/11/2006, sembra fare definitiva chiarezza sul punto, dal momento che afferma l’obbligo in capo al conduttore di pagare al proprietario, sempre e comunque, tutte e sei le mensilità del preavviso. In questa sentenza infatti la Cassazione non parla più di riserve, variamente espresse, da parte del locatore, ma afferma in modo chiaro che il conduttore “indipendentemente dal momento (anteriore alla scadenza del preavviso) di materiale rilascio dei locali, rimane obbligato alla corresponsione dei canoni sino alla cessazione de jure del contratto e, cioè, per sei mesi, a decorrere dalla data del preavviso”. Questo perché “la esercitata facoltà di recesso da parte del conduttore diviene produttiva di effetti giuridici (con la cessazione del rapporto giuridico) alla scadenza del termine semestrale di preavviso previsto in contratto”. In sostanza, quindi, l’inquilino deve sempre pagare le sei mensilità del preavviso al locatore, anche se riconsegna l’immobile prima che scada il semestre e anche se il proprietario accetta la riconsegna senza esprimere particolari riserve. Questo perché il recesso nell’inquilino diviene efficace solo con lo scadere del periodo di preavviso. Non va dimenticato, però, che l’obbligo del conduttore cessa nel momento in cui l’immobile in questione venga nuovamente locato. Occorre poi fare attenzione al termine di preavviso indicato nel contratto di locazione, perché a volte è inferiore ai sei mesi. In questo caso per l’inquilino vale il termine più breve previsto dal contratto, mentre per il locatore che voglia dare disdetta il termine di preavviso rimane quello di legge. Questo perché la legge, nel dubbio, prevede l’applicazione delle clausole più favorevoli al conduttore. Diverso ancora è il caso in cui il locatore rinunci espressamente al pagamento delle ulteriori mensilità di preavviso, rinuncia che tuttavia è bene sia fatta in forma scritta. |
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| 05/06/2009 - I contratti transitori (Parte I) |
L’art. 2 del D.M. 5/3/99 del Ministro dei Lavori Pubblici e del Ministro delle Finanze ebbe a stabilire la durata minima (un mese) e massima (diciotto mesi) dei contratti di locazione per gli usi transitori di cui all’art. 5 della legge 431/98 per la cui violazione era comminata dall’art. 13 la sanzione della nullità del patto, con la sua sostituzione con la regola corrispondente al vero contratto voluto dalle parti e formalmente simulato.
Nel caso in cui il locatore usi il contratto di locazione per usi transitori per dissimulare un contratto ad uso di abitazione principale, al fine di poter valutare ad ogni scadenza del contratto transitorio se proseguire nel rapporto o farlo cessare al di là delle condizioni e dei tempi previsti dall’art. 3 della legge sopra riportata, il conduttore ha la possibilità di dimostrare quella simulazione con ogni mezzo, così come deciso dalla recentissima sentenza n.26414 del 3/11/2008 della Corte di Cassazione, che ha rilevato come, al fine di accertare la natura transitoria del contratto, occorra aver riguardo il dato oggettivo delle esigenze da soddisfare (sia del locatore che del conduttore) e non la prova della simulazione, essendo irrilevanti le espressioni letterali imposte dal locatore. A tal fine la sentenza sostiene che sia sufficiente che il conduttore dimostri che il locatore, in base alla situazione di fatto a lui conosciuta al momento della conclusione del contratto, e non a quanto dichiarato al solo scopo di eludere la normativa in vigore, poteva rendersi ragionevolmente conto che il conduttore, avuto riguardo alle sue condizioni e al suo sistema di vita, aveva bisogno di reperire un alloggio per la normale e continuativa dimora per sé e per la propria famiglia, pur se momentaneamente e precariamente avente la disponibilità di altro alloggio. |
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| 05/06/2009 - I contratti transitori (Parte II) |
Le motivazioni di questa sentenza rispondono a quanti privilegiano la sottoscrizione di un contratto di natura transitoria al posto di un corretto contratto 4 + 4 o 3 + 2 per motivi abitativi, nonostante manchino i requisiti previsti dalla legge per poter utilizzare la transitorietà, cioè per la soddisfazione di particolari esigenze dei proprietari (prospettiva di vendita a breve o per destinazione ad un familiare) e/o dei conduttori (per mobilità lavorativa o per esigenze di vicinanza momentanea a familiari, escluse le esigenze turistiche) da dimostrare con apposita documentazione.
La sanzione prevista dal decreto ministeriale, in caso di inadempimento delle modalità di conferma delle esigenze transitorie o per il venir meno delle stesse, cagiona la trasformazione del contratto transitorio in un contratto 4 + 4, con la relativa durata minima, ma con il canone contrattuale confermato che, nei contratti transitori, deve corrispondere all’importo concertato dalle massime associazioni sindacali della proprietà e dell’inquilinato di quel Comune.
Di conseguenza si sconsiglia il ricorso a metodologie improprie se non pacificamente concordate fra le parti. |
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| 05/06/2009 - Cessione del contratto di locazione (Parte I) |
Nelle locazioni commerciali capita spesso che il conduttore ceda, assieme all’azienda, il contratto di locazione ad un terzo, ai sensi dell’art.36 L.392/78; e può anche capitare che il medesimo contratto venga ceduto più e più volte nel corso della locazione.
Che cosa succede in questi casi? Quali diritti può far valere il proprietario nei confronti del o dei conduttori, considerato che egli è costretto dalla legge a subire i vari subentri nel contratto di locazione senza poter esprimere il proprio parere o consenso?
La giurisprudenza si è occupata più volte dell’argomento ed in particolare la Corte di Cassazione, con due importanti sentenze, ha chiarito molti aspetti della materia, che è effettivamente complessa.
In particolare la Suprema Corte, con la recente sentenza n.23914 del 9/11/2006, ha ribadito, chiarendolo meglio, il principio della natura solidale della responsabilità del cedente e del cessionario relativamente agli obblighi assunti nei confronti del locatore. Ciò significa che il locatore, che non abbia liberato il precedente conduttore che ha ceduto il contratto (cedente), ha diritto di pretendere il pagamento del canone di locazione sia dall’attuale conduttore (cessionario), sia dal precedente conduttore (cedente) ed anche da tutti i precedenti conduttori, indipendentemente dal numero delle cessioni verificatesi nel tempo. In sostanza, ha diritto di rivolgersi indifferentemente nei confronti di uno qualsiasi dei conduttori, esistendo un obbligo solidale da parte di tutti. |
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| 05/06/2009 - Cessione del contratto di locazione (Parte III) |
E ciò vale anche nell’ipotesi di cessioni intermedie, per cui tutti i conduttori cedenti e cessionari, sono solidalmente obbligati nei confronti del locatore ceduto per le obbligazioni discendenti dal contratto di locazione, oggetto di cessione”. Cioè, in pratica, il conduttore che subentra è tenuto a pagare anche i canoni arretrati del precedente conduttore.
Questo fenomeno è noto sotto il nome di “successione cumulativa” che indica chiaramente la permanenza dell’obbligo originario, quindi l’identità dell’obbligo, di cui rispondono il vecchio e il nuovo debitore.
Tale obbligo, va aggiunto, non riguarda solo l’obbligazione di pagamento del canone, ma che il risarcimento dei danni eventualmente cagionati all’immobile durante la locazione, risarcimento di cui, in base al principio di cui sopra, rispondono solidalmente tutti i conduttori succeduti nel contratto, sia vecchi che nuovi.
Tutto questo vale, ovviamente, solo se il locatore non ha liberato il conduttore cedente dalle obbligazioni contrattuali. Va infine precisato che tale liberazione non può avvenire oralmente ma richiede necessariamente un atto scritto.
Quindi, in caso di cessione del contratto, se il locatore non dice niente, il conduttore che ha ceduto (cedente) resta obbligato allo stesso modo di chi è subentrato(cessionario) nel contratto e viceversa. |
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| 05/06/2009 - I tempi necessari per ottenere gli sfratti (Parte I) |
Due anni a Firenze, un anno e mezzo a Reggio Emilia, un anno a Modena, Biella, Milano e Roma. Questi i tempi, rilevati da un’indagine dell’Asppi-Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari, per ottenere uno sfratto per morosità nelle principali città italiane.
La maglia nera spetta appunto a Firenze: nel capoluogo della Toscana sono necessari non meno di due anni per rientrare nel pieno possesso dell'alloggio. Molto meglio invece a Ferrara, Padova e Faenza dove il tempo si accorcia fino a 3-4 mesi.
Ovunque sono necessari almeno due accessi da parte dell'Ufficiale Giudiziario, molto spesso tre, il primo essendo sempre una sorta di accesso 'pro forma'. Non dappertutto, tuttavia, è sempre necessaria l'assistenza della Forza Pubblica: per esempio a Ferrara, Padova, Pesaro, Viterbo, Faenza, Cuneo e Reggio Emilia. Al contrario, l’intervento delle divise è invece indispensabile in ogni occasione a Milano, Roma, Modena, Carpi, Grosseto, Treviso. |
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| 05/06/2009 - I tempi necessari per ottenere gli sfratti (Parte II) |
Quasi tutte le città coinvolte nell’indagine riferiscono importanti lacune organizzative degli Uffici Giudiziari. Molto spesso a rallentare la procedura di rilascio è la carenza di personale preposto, ovvero l'esiguo numero di Ufficiali Giudiziari applicati all'esecuzione forzata: così a Treviso, Reggio Emilia, Vicenza. Sintetizzando, nelle grosse aree metropolitane i tempi si allineano intorno agli otto mesi salvo casi problematici, come ad esempio famiglie con soggetti affetti da gravi patologie o molto anziani, che comunque vengono definiti. Le altre città ad alta tensione abitativa non seguono un profilo standard, ma vedono variare i tempi del procedimento in relazione alla situazione degli Uffici, al caso concreto, alle singole direttive del Presidente dell'Ufficio Giudiziario che di fatto lo influenzano.
Un problema strettamente legato allo stato di crisi economica e finanziaria.
Il mercato della locazione reso asfittico dalla spinta all'accesso al credito indiscriminato per l'acquisto della casa che ha contribuito a provocare la paralisi economica del Paese, di tutto ha bisogno fuorché di una politica che ingessi e complichi le procedure di rilascio. Tanto il proprietario di casa sarà invogliato a locare, quanto saprà se e quando tornerà nel possesso dell'immobile al termine della locazione. Più breve il termine, maggiore la disponibilità. |
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| 28/08/2007 - Nozioni generali |
Il soggetto interessato all’acquisto di un immobile deve in primo luogo valutare la propria capacità economica per stabilire se è in grado di pagare lo stesso con propri mezzi, o se dovrà ricorrere all’accensione di un mutuo, presso una finanziaria o un istituto di credito.
Fatta salva l'erogazione del mutuo e l'individuazione di un immobile di proprio gradimento e la volontà all'acquisto dello stesso, il primo atto del percorso della compravendita immobiliare è costituito dalla stipula del compromesso di vendita che è una scrittura privata con la quale il venditore promette di vendere un determinato immobile e l’acquirente promette di acquistarlo alle condizioni riportate sull’atto.
Questa scrittura viene redatta, di consuetudine, nel momento in cui viene scelto l’immobile. Contestualmente alla sottoscrizione del compromesso viene versata dall’acquirente al venditore una “caparra confirmatoria”, che, nella denegata ipotesi di mancato rispetto delle condizioni indicate o disattesa la compravendita stessa, viene trattenuta dal venditore o restituita all’acquirente, con l’aggiunta di una somma quale penale (in misura da stabilirsi preventivamente) a seconda che a disattendere le condizioni sia l’una o l’altra parte.
E’ necessario che la parte acquirente, in caso di ricorso a erogazione di mutuo, apponga nelle condizioni la seguente dicitura “ . . . fatta salva la erogazione del mutuo / finanziamento da parte dell’istituto di credito / finanziaria . . “ per rendere possibile, senza l’ulteriore aggravio di penali pecuniarie e senza la perdita della caparra confirmatoria già versata, il recesso dalla compravendita, da parte dell’acquirente, nel caso in cui l’istituto di credito negasse l’erogazione del mutuo.
In caso di pagamento con propri mezzi, una volta scelto l’immobile, gli incombenti si limiteranno alla nomina di un perito tecnico (geometra), che effettui una perizia sull’immobile prescelto per valutarne lo stato di fatto e il valore di mercato; si incaricherà un notaio di fiducia (le spese notarili sono sempre, fatti salvi accordi diversi fra le parti, a carico dell’acquirente), che dovrà controllare a mezzo di visure presso le C.R.R.I.I. (conservatorie dei registri immobiliari – Ufficio del Territorio) se l’immobile è libero da vizi e da vincoli pregiudizievoli (es. ipoteche) e, se non esistono ostacoli alla compravendita fissa la stipula dell’atto di rogito con il quale l’immobile passa di proprietà. Alla stipula del rogito dovranno essere presenti il venditore, l’acquirente e il notaio e, contestualmente alla sottoscrizione dell’atto, l’acquirente dovrà versare la cifra pattuita al venditore, oltre che l’IVA se si acquista da una persona giuridica o l’imposta di registro se si acquista da una persona fisica. L’atto della compravendita si perfeziona con la trascrizione dello stesso da parte del notaio alla C.R.R.I.I. di competenza territoriale.
Nell’ipotesi in cui si renda necessario far fronte all’accensione di un mutuo, una volta scelto l’immobile e sottoscritto il compromesso di vendita, è necessario presentare all’istituto di credito o alla finanziaria la richiesta di erogazione di mutuo.
La banca incaricherà un perito tecnico di fiducia per stilare una perizia sull’immobile al fine di verificare che la somma che andrà ad erogare è garantita dal valore dell’immobile e, in particolare modo in caso di mutuo ipotecario, dovrà controllare che l’immobile risulti catastalmente libero da vizi e vincoli pregiudizievoli, in quanto la banca dovrà accendere ipoteca di primo grado che la renderà, in caso di insolvenza, creditore privilegiato in ipotesi di esecuzione immobiliare.
Se il valore stimato è uguale o superiore alla somma richiesta, e l’immobile libero da vizi, l’istituto procede con i controlli sulle persone interessate (acquirenti ed eventuali garanti o fidejussori) attraverso ricerca su C.R.I.F. (da dove si evincono eventuali protesti, insolvenze, ecc. …). Se non esistono ostacoli ad impedire la erogazione del mutuo la banca rilascerà una delibera favorevole. Si procederà con la scelta del notaio e gli incombenti saranno gli stessi più sopra descritti, con la sola differenza che al momento del rogito notarile sarà presente, oltre alla parte acquirente, alla parte venditrice ed al notaio anche un funzionario dell’istituto erogante il mutuo, che procederà alla sottoscrizione dell’atto di mutuo, e consegnerà alla parte venditrice le sue spettanze. In questo caso, gli atti si perfezioneranno con la trascrizione dell’atto di compravendita e con la iscrizione dell’ipoteca alle C.C.R.R.I.
Quando il notaio avrà trascritto ed iscritto gli atti, farà avere alla parte acquirente copia autentica degli stessi.
Queste, saranno necessarie ai fini della dichiarazione dei redditi, ai fini della dichiarazione I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) che deve essere effettuata nell’anno successivo a quello di acquisto (si fa, di prassi, contestualmente alla dichiarazione dei redditi), ed al fine di calcolare, con i coefficienti di rendita catastale indicati negli atti, le rate di I.C.I. da pagare nei mesi di giugno e dicembre di ogni anno (anche quello di acquisto).
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| 28/08/2007 - L'affitto agevolato |
| La vera innovazione della legge è l'introduzione di una nuova tipologia contrattuale: quella del contratto concertato, che prevede, in alternativa al contratto del canale libero, la possibilità di stipulare contratti di locazione in cui la durata del contratto, il valore del canone ed altre condizioni contrattuali non vengano stabilite tra le parti individuali ma tra le organizzazioni maggiormente rappresentative della Proprietà e degli Inquilini di concerto con le Istituzioni interessate (Ministero dei Lavori Pubblici e Comuni). Questo canale è il solo che prevede sgravi fiscali (di cui parliamo in un altro capitolo) per la Proprietà che vi accede. |
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| 28/08/2007 - Agevolazioni fiscali per l'inquilino |
La Legge prevede per l'inquilino due agevolazioni di carattere fiscale.
La prima consiste nell'abbattimento al 70 per cento del'imponibile su cui calcolare l'imposta di registro.
Tale imposta è pari al 2 per cento dell'ammontare annuo del canone di affitto e va ripartita a metà tra il proprietario e l'inquilino: solitamente il proprietario si fa carico di registrare il contratto presso il competente ufficio del registro pagando la relativa imposta e chiedendo poi all'inquilino il 50 per cento della stessa come previsto dalla vigente normativa.
La registrazione del contratto è un obbligo previsto dalla legge.
L'imposta di registro va pagata ogni anno e qualora non si ottemperasse a tale pagamento s'incorre nelle sanzioni previste dalla legge.
La seconda agevolazione è rappresentata dalla possibilità di portare in detrazione dal proprio reddito l'affitto, o una quota di esso, a partire dalla denuncia dei redditi del 2001.
Le categorie di inquilini che potranno usufruire di questa possibilità e l'ammontare della detrazione fiscale saranno individuati nella legge collegata alla manovra finanziaria per il triennio 2000-2002.
Per avere diritto a questa detrazione fiscale non si deve essere proprietari di altro all'alloggio e l'affitto deve essere corrisposto per l'abitazione principale direttamente abitata.
Per gli anni successivi al triennio 2000-2002 il finanziamento di questa detrazione sarà realizzato attraverso stanziamenti previsti nella legge finanziaria.
L'inquilino che già usufruisse del fondo di sostegno previsto all'articolo 11 della legge sulle locazioni non può ottenere anche il beneficio della detrazione fiscale.
Naturalmente per ottenere la detrazione fiscale il contratto deve essere scritto e registrato. |
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| 28/08/2007 - Se non si paga l'imposta di registro |
Per combattere il mercato nero e l'evasione fiscale, nella legge finanziaria del 1998 é stata introdotta un'importante norma che prevede l'obbligo di registrazione di tutti i contratti di affitto.
In caso di mancata registrazione del contratto, poiché sia l'inquilino che il proprietario hanno tale obbligo, possono entrambi incorrere nella sanzione da parte dell'amministrazione finanziaria, che varia dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta.
Nel caso frequentissimo di registrazione inferiore all'affitto realmente pagato, la sanzione amministrativa che può essere inflitta va dal duecento al quattrocento per cento dell'imposta non denunciata.
In tutti e due i casi é ammesso il pagamento di un quarto della sanzione risultante dall'atto di notifica da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento. |
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| 28/08/2007 - La registrazione dei contratti di locazione |
La legge impone la registrazione dei contratti di locazione.
L'aliquota è del 2% e si applica sull'imponibile del canone pattuito,l'imposta è annuale e deve essere pagata al momento della stipula del contratto (nel termine di 20 giorni) e successivamente ad ogni annuale scadenza,c' è anche la possibilita' per il contribuente di pagare in un'unica soluzione per tutte le annualita' .In questo caso si ha diritto allo sconto pari alla meta' del tasso di interesse legale (2,5%) moltiplicato per il numero di annualita'.
L'imposta è dovuta al 50% per ciascuno da proprietario e inquilino.
Nel caso di contratti concordati ai sensi art.2 comma 3 L.431/98 la base imponibile (canone) è calcolata al 70%. |
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| 28/08/2007 - Leggi di riferimento |
Le leggi da consultare in caso di bisogno sono:
-DPR 131/86
-L.392/78
-L.431/98 |
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