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| 28/08/2007 - Guida ai servizi di Casachecerchi |
Il servizio offerto da Casachecerchi.it è destinato a tutte quelle figure, siano esse imprese edili, società immobiliari, agenzie immobiliari e privati, che hanno la necessità di pubblicizzare a basso costo la vendita dei loro immobili.
Una volta iscritti a Casachecerchi.it e inseriti correttamente ed in modo esaustivo i dati richiesti nel form di inserimento dell’annuncio, questo verrà pubblicato e sarà possibile da parte di altri utenti visualizzare questo annuncio. Ogni volta che un utente fosse interessato alla visione dell’immobile, previa autorizzazione da parte del potenziale acquirente, verranno inviati tramite mail al proprietario i dati del potenziale acquirente, in modo tale che sia possibile a queste persone incontrarsi per visionare l’immobile. Una volta raggiunto un accordo tra le parti per quel che riguarda il prezzo, le modalità di pagamento e le tempistiche, il ruolo pubblicitario di Casachecerchi.it si trasferirebbe alla pubblicizzazione di tutte quelle figure, siano essi notai, geometri, artigiani, che potrebbero entrare in gioco per la conclusione del rapporto tra le parti, ovvero la stipula del rogito notarile. |
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| 28/08/2007 - Trovato l'acquirente interessato |
Una volta raggiunto un accordo sui tempi e modi di pagamento per la conclusione del contratto di compravendita, la scelta del notaio per la stipula del rogito ed eventualmente del compromesso spetta alla parte acquirente.
I costi per quel che riguarda la stipula del compromesso, le spese notarili, come i cambiamenti eventuali di intestazione delle utenze sono, come prescrive la legge, a carico interamente della parte acquirente. Si consiglia comunque anche alla parte venditrice, una volta entrati in contatto con un notaio per il compromesso, il cui compito per legge è quello di stipulare il contratto di compravendita (compromesso e rogito), salvaguardando in modo neutrale quelli che sono gli interessi di entrambe le parti, di sfruttare i servizi del professionista, in modo tale da chiarirsi ogni dubbio e incertezza sull’atto da sottoscrivere e sulle conseguenze di questo.
Si ricorda alla parte venditrice, che al momento del compromesso, in caso di necessità da parte del potenziale acquirente di avvalersi dei servizi di un istituto di credito, è necessario mettere un limite di validità al compromesso (di norma 15-20 giorni che rappresentano i tempi necessari all’istituto di credito per l’analisi di fattibilità della pratica di mutuo), al termine del quale, nel caso in cui l’istituto di credito non conceda il mutuo necessario alla parte acquirente, il venditore si potrà considerare libero di trovare un altro acquirente. In queste situazioni è consigliato non incassare l’assegno consegnato dal potenziale acquirente al venditore al momento del compromesso.
Nel caso in cui, invece, la parte acquirente riesca a far fronte all’acquisto dell’immobile con mezzi interamente propri, di norma la caparra consegnata alla parte venditrice al momento della stipula del compromesso viene denominata “confirmatoria”. Questo significa che, per qualunque motivo, se la parte acquirente non riuscirà a portare a termine il contratto arrivando a rogito entro i termini di tempo prefissati per proprie mancanze, la caparra potrà essere trattenuta da parte del venditore, che sarà altresì libero di trovare un altro acquirente per il proprio immobile; nel caso in cui invece non si riesca a giungere alla stipula del rogito davanti ad un notaio per mancanza da parte del venditore, questo sarà tenuto a riconsegnare la caparra doppia a risarcimento della parte acquirente per il mancato ottenimento della proprietà dell’immobile desiderato. |
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